Art. 3.
(Finalità).

      1. Possono partecipare al finanziamento del Fondo, secondo le modalità previste dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 2, i progetti e gli interventi che perseguono le seguenti finalità:

          a) programmi volti al miglioramento delle condizioni di salute psico-fisica delle donne in relazione alle loro specificità di genere all'interno dei nuclei familiari e delle comunità sociali;

          b) interventi specifici volti al sostegno delle donne capofamiglia;

 

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          c) erogazione di un sussidio in misura pari a due terzi dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede di separazione o di divorzio a favore del coniuge e dei minori, qualora il coniuge obbligato non vi provveda;

          d) interventi volti a tutelare sotto il profilo economico e sociale le donne vittime di abusi e di violenze;

          e) programmi di intervento volti al sostegno di asili, di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui e di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di handicap nonché al potenziamento delle strutture direttamente o indirettamente fruite dalle donne nello svolgimento dei diversi ruoli ad esse assegnati nel contesto sociale;

          f) interventi volti a realizzare la piena parità tra donne e uomini in ogni contesto.

      2. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono essere perseguite anche attraverso forme associative e di cooperazione, attività di ricerca, di monitoraggio e di assistenza specializzata e differenziata.
      3. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere perseguite anche attraverso:

          a) l'erogazione di un vitalizio, fissato nel minimo e nel massimo a livello locale dagli enti interessati, a favore delle donne capofamiglia prive di reddito, incrementato in rapporto al numero dei figli minori e dei figli maggiorenni a loro carico per motivi di studio;

          b) il sostegno economico di prima assistenza al genitore nei casi di urgenza e di prima necessità per gravi difficoltà economiche accertate e documentate, per provvedere a spese legali, con riferimento a cause di separazione e di riconoscimento dei figli, e spese mediche, nonché alla ricerca e all'acquisto della prima casa di abitazione;

 

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          c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a 10.000 euro annui, da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

      4. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso l'istituzione di programmi di assistenza per le vittime di abusi e di violenze diretti alle donne prive di professionalità e di redditi adeguati nonché alle donne di nazionalità straniera.
      5. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera e), possono essere perseguite, in particolare, attraverso la realizzazione di asili nido, di asili, di strutture alternative di accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e scolare nonché di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di handicap.
      6. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera f), possono essere perseguite, in particolare, attraverso corsi di formazione, di studio e di ricerca riguardanti le qualità e le specificità delle donne.